Legge di Bilancio 2022 e nuovi Decreti: aggiornamenti sul Superbonus 110%
Il Superbonus 110% ha stimolato un lungo dibattito in Parlamento, che ha introdotto alcune importanti novità sul bonus edilizio più desiderato e richiesto.
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il Super Ecobonus 110% fino al 2025, ma ha introdotto un meccanismo di decalage, che progressivamente riduce l’entità dell’incentivo:
- 110% fino al 31 dicembre 2023.
- 70% fino al 31 dicembre 2024.
- 65% fino al 31 dicembre 2025.
Superbonus 110%: nuove scadenze
Rimane praticamente immutato il funzionamento del bonus edilizio, che permette di ottenere una detrazione del 110% sugli interventi detraibili, trainanti e trainati purché consentano l’aumento di due classi energetiche.
Novità, invece, sul fronte delle scadenze per richiedere il Superbonus 110%, che cambiano in base al soggetto che beneficia dell’agevolazione:
- La scadenza è il 2025 per condomini e persone fisiche proprietarie e comproprietarie di edifici che hanno da 2 a 4 unità immobiliari. Dal 2023, però, la detrazione viene man mano ridotta sempre di più in base al decalage descritto in precedenza.
- La scadenza è il 30 giugno 2023 per IACP e altri istituti autonomi, ma c’è l’opportunità di allungarla al 31 dicembre 2023 nel caso si riesca ad effettuare almeno il 60% degli interventi incentivati entro il 30 giugno 2023.
- La scadenza è il 30 giugno 2022 per le persone fisiche proprietarie di immobili indipendenti. Anche in questa situazione viene offerta la possibilità di estendere la scadenza di 6 mesi, al 31 dicembre 2022, purché sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori in programma entro il 30 giugno 2022.
- La scadenza è il 30 giugno 2022 per associazioni e attività sportive dilettantistiche.
Superbonus 110% per le villette
Con la Legge di Bilancio 2022, diventa più facile accedere al Superbonus 110% per le villette, ma è un vantaggio che si esaurisce nel 2022 perché dal 2023 saranno escluse e potranno accedere solo i condomini. Vediamo le principali novità introdotte in merito dalla manovra finanziaria:
- È stato cancellato il tetto ISEE per l’accesso a questo bonus casa, normativa inserita e poi eliminata nel corso delle varie modifiche al provvedimento legislativo.
- È stato eliminato l’obbligo di qualificare come abitazione principale l’immobile su cui vengono effettuati i lavori incentivati.
- È stato tolto anche l’obbligo di presentazione entro una certa data della CILAS, la comunicazione di inizio lavori asseverata.
- Rimane la condizione di avanzamento lavori con una novità: gli interventi dovranno essere almeno al 30% (quindi non più al 60%) entro il 30 giugno 2022.
Proroga bonus ristrutturazioni edilizie
Il bonus ristrutturazioni consiste nella detrazione fiscale del 50% sui lavori effettuati fino a un massimo di 96.000 euro. La Legge di Bilancio 2022 non ha introdotto particolari novità su questo incentivo, ma è importante sapere che il bonus ristrutturazioni è stato prorogato fino al 2024.
Una bella notizia, anche in considerazione della possibilità di utilizzare l’agevolazione per rendere migliore il sistema di riscaldamento della propria abitazione attraverso la sostituzione della caldaia.
Ricordiamo che questo incentivo è a disposizione non solo di proprietari o titolari di diritti sugli immobili, ma anche di inquilini o comodatari, familiari conviventi, coniugi separati, partner conviventi. È possibile richiedere sconto in fattura e cessione del credito.
Legge di Bilancio 2022: Ecobonus per il risparmio energetico
Un altro bonus casa molto richiesto è l’Ecobonus per interventi di efficientamento energetico, che prevede la detrazione fiscale del 50% sui lavori incentivati.
Anche in questo caso, la Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2024, confermando le aliquote attualmente in vigore.
Resta valido uno dei principali requisiti per accedere alla detrazione fiscale: è richiesto che siano già esistenti gli immobili o edifici su cui vengono eseguiti i lavori di efficientamento energetico. L’Ecobonus può essere impiegato anche per cambiare il vecchio sistema di riscaldamento installando una caldaia a biomassa, ma è necessario che si tratti di una caldaia a pellet classe 5 oppure classe ambientale 4 stelle o superiore.
Legge di Bilancio 2022 su sconto in fattura e cessione del credito
Introdotti con il Superbonus 110% e poi estesi ad altri bonus casa nel 2020 con il Decreto Rilancio, lo sconto in fattura e la cessione del credito non vengono modificati dalla Legge di Bilancio 2022, che li lascia a disposizione di chi desidera ricorrere alle agevolazioni statali.
Ciò che la manovra finanziaria ha stabilito è la scadenza di questi due strumenti: nel caso delle spese agevolabili con il Superbonus, la possibilità di usufruire di sconto in fattura e cessione del credito, invece della detrazione fiscale, viene estesa fino al 31 dicembre 2025. Per gli altri bonus casa, la scadenza è più corta: fino al 31 dicembre 2024.
Stretta sulla cessione del credito: Decreto Sostegni-TER
A pochi giorni dall’approvazione della legge di bilancio, con le novità sulle scadenze dei diversi bonus edilizi entra in vigore anche il Decreto Sostegni-Ter. La normativa, sostanzialmente, mette un limite alle cessioni dei crediti. Limitando le cessioni soltanto a 2. Anticipiamo che il dibattito è ancora aperto e a seguito di un’interrogazione Parlamentare, si sta valutando se eliminare questa stretta che viene vista dagli addetti ai lavori e dai proprietari degli immobili oggetti degli interventi edilizi, come fortemente limitante, provocando squilibri e sfiducia nello strumento del Superbonus 110%. Nel prossimo Consiglio dei Ministri si valuterà se estendere il numero di cessioni ad un massimo di 3 ma solo tra istituti di credito controllati da Banca D’Italia.
Prima della probabile eliminazione di tale stretta al numero di cessioni, crediamo sia opportuno specificare quanto introdotto dal Decreto Sostegni-Ter, mentre la nuova normativa potrebbe entrare in vigore nei primi di Maggio 2022.
Sostanzialmente sono state applicate delle disposizioni che valgono sia per il Superbonus che per tutte le altre detrazioni fiscali che accedono alle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio e indicate al comma 2.
Nella nuova disposizione sostanzialmente, è stata sostituita la frase “con facoltà di successiva cessione” con “senza facoltà di successiva cessione”
I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante,
con facoltà di successive cessione del creditocedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessioneb) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare,
con facoltà di successiva cessionead altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.
Volendo fare un esempio, in merito al Superbonus nel caso di sconto in fattura, avremo il proprietario di casa che intende effettuare degli interventi di efficientamento energetico. Questo cederà il credito all’impresa che effettuerà i lavori, tale credito potrà essere oggetto di un’ultima cessione alla banca o ad un altro intermediario finanziario.
Una vera stretta al mercato del credito che ha portato diversi intermediari finanziari al blocco delle loro piattaforme, non offrendo più la possibilità a imprese e privati di cedere il credito derivante dai bonus casa o dal Superbonus 110%.
Stop alla stretta sulla cessione del credito
Come anticipato, il governo ha già posto le basi per fermare la stretta alla cessione del credito.
Un nuovo decreto legge, che in pochi articoli, interverrà sulla stretta nel sistema del Superbonus a seguito delle modifiche all’art. 121 del Decreto Legge n.34/2020.
La nuova misura interviene su:
- numero di cessioni del credito possibili;
- frammentazione dei crediti fiscali;
- sanzioni a carico dei tecnici che si occupano di asseverazioni;
L’intento è quello di portare il numero di cessioni a 3. In questa fase, in cui ancora il Decreto non è stato approvato offriamo la nostra interpretazione di quanto definito nella bozza.
Il credito potrà essere ceduto 3 volte:
- Il titolare del credito lo cede all’impresa;
- L’impresa lo cede ad un istituto di credito o a un intermediario finanziario;
- L’istituto di credito o l’intermediario finanziario possono cederlo un’ultima volta
Rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente, adesso il credito potrà essere ceduto solo ai seguenti soggetti:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
Con queste modifiche e con pene più severe in caso di truffe ai danni dello Stato, si potrà beneficiare degli incentivi di efficientamento energetico con maggiore fiducia e sicurezza. In merito alle novità che saranno introdotte dal nuovo Decreto vi terremo aggiornati con un articolo dedicato.
Novità su visto di conformità e asseverazione congruità dei prezzi
Arrivano solo conferme sull’obbligo di presentare il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei prezzi insieme alla restante documentazione, qualora si scegliesse di beneficare di sconto in fattura e cessione del credito. Ma non tutto è rimasto invariato. Se prima era previsto il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei prezzi in tutti i casi. Adesso questi sono previsti solo per interventi il cui costo totale non sia superiore a 10.000,00 euro.
Entrambe le misure sono entrate in vigore con il Decreto antifrode (Dl 157/2021) allo scopo di evitare reati derivanti da guadagni ottenuti attraverso spese gonfiate. Sempre in quest’ottica, viene confermata anche la possibilità concessa all’Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni le comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura, in caso di evidenti profili di rischio.
In generale, la Legge di Bilancio 2022 conferma la possibilità di effettuare lavori in casa e ottimizzare il riscaldamento domestico beneficiando di incentivi e strumenti in grado di rendere questi interventi meno gravosi sul portafoglio. Le possibilità sono tante: scopri, ad esempio, come ricevere lo sconto in fattura per l’acquisto di una caldaia a pellet.