Visto di conformità per bonus casa e Superbonus: novità del Decreto antifrode

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Il 12 novembre è entrato in vigore il Decreto legge antifrode n. 157/2021, introdotto per arginare in modo più efficace fenomeni fraudolenti. Le novità previste dal Decreto, integrate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre, riguardano in primis il visto di conformità per bonus casa e Superbonus, verso i quali introduce nuovi obblighi e adempimenti per poterne fruire.

Se hai intenzione di acquistare una caldaia a pellet attraverso lo sconto in fattura, sostituire la caldaia usufruendo degli incentivi, effettuare ristrutturazioni edilizie richiedendo uno dei bonus casa ordinari oppure eseguire uno degli interventi detraibili con il Superbonus 110, ti consigliamo di leggere attentamente cosa cambia per non correre il rischio di veder sfumare l’opportunità di risparmiare in modo rilevante sui lavori in casa.

Data pubblicazione: 16-12-2021
Autore: Riccardo Vinci
Visto di conformità per bonus casa e Superbonus: novità del Decreto antifrode

Cos’è il visto di conformità per bonus casa e Superbonus?

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, il visto di conformità è un documento in grado di garantire il rispetto dei criteri che disciplinano l’accesso alle detrazioni offerte dai vari bonus fiscali per l’edilizia.

Per poter rilasciare questo documento, è necessario portare a termine tutte le dovute verifiche sulla trasmissione telematica dell’intera documentazione relativa agli interventi eseguiti, incluse le spese sostenute e le informazioni richieste sui soggetti interessati. Nella documentazione da controllare rientra anche l’asseverazione tecnica.

Visto di conformità: soggetti abilitati

Chi può rilasciare il visto di conformità? Solo i soggetti abilitati:

  • Responsabili dell’assistenza fiscale dei centri Caf.
  • Dottori commercialisti ed esperti contabili.
  • Consulenti del lavoro.
  • Persone iscritte alle Camere di Commercio come periti.

Il professionista deve naturalmente essere in possesso di partita IVA ed essere abilitato ai servizi telematici Entratel. In più, prima di rilasciare il visto di conformità, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate queste informazioni:

  • Dati anagrafici, qualifica professionale, codice fiscale e numero di partita IVA.
  • Domicilio e l’indirizzo dei luoghi in cui pratica la propria professione.
  • Sede dello studio professionale associato con cui collabora.

Dopo aver ricevuto questa comunicazione l’Agenzia delle Entrate aggiunge il professionista nell’elenco pubblico dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, in modo da consentire agli utenti di accertare se il professionista a cui intende rivolgersi è effettivamente in grado di svolgere questa specifica attività.

Che differenza c’è tra visto di conformità e asseverazione sui bonus casa?

Spesso si tende a fare confusione tra visto di conformità e asseverazione tecnica sui bonus casa. Qual è la differenza principale tra i due documenti?

L’asseverazione è l’attestazione preparata da professionisti dell’assistenza fiscale che serve a garantire l’adeguatezza dei costi sostenuti rispetto ai criteri necessari per usufruire delle agevolazioni. Il visto di conformità, invece, certifica la presenza di tutta la documentazione necessaria per ricevere la detrazione fiscale sugli interventi effettuati.

Come cambia l’obbligo di visto di conformità per bonus casa e Superbonus?

Le nuove misure hanno l’obiettivo di ridurre sensibilmente il numero di raggiri o tentativi di illeciti ai danni dello Stato. Con il Decreto legge anti-frode, il visto di conformità per bonus casa e Superbonus diventa obbligatorio per tutti i contribuenti che chiedono di usufruire delle detrazioni.

In sostanza, nel caso di Superbonus 110%, mentre prima questa documentazione era necessaria solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura, adesso lo è anche nel caso in cui si scelga di beneficiare del bonus come detrazione in dichiarazione dei redditi. Non solo, ma il visto è obbligatorio sia per gli interventi trainanti che per quelli trainati, rendendo così più difficoltoso l’accesso al Superbonus.

Per quanto riguarda gli altri bonus casa, il decreto introduce per chi richiede la cessione del credito o lo sconto in fattura l’obbligo del visto e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute.

Visto di conformità: per chi è obbligatorio?

Come accennato, le nuove misure sono in vigore dal 12 novembre 2021 e sono obbligatorie per queste categorie di contribuenti:

  • Persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni.
  • Enti non commerciali a cui si applica il criterio di cassa.
  • Imprese individuali, società ed enti commerciali a cui si applica il criterio di competenza.


Per questi contribuenti sono validi gli obblighi di conservazione della documentazione che certifica il rilascio del visto di conformità, come del resto accade anche per i professionisti abilitati, che invece devono conservare la documentazione grazie alla quale possono rilasciare il visto.

Visto di conformità: per chi non è obbligatorio?

Questa documentazione resta non obbligatoria in alcuni casi specifici:

  • Nel caso la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente tramite il modulo precompilato dell’Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi) oppure attraverso il sostituto d’imposta che offre assistenza fiscale (modello 730).
  • Per chi alla data dell’11 novembre ha già ricevuto la fattura e l’ha saldata per l’importo non coperto dall’incentivo.
  • Per le spese sostenute nel 2020 e presenti nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, anche se presentata dopo l’11 novembre 2021.

Novità del Decreto antifrode: sospensione delle comunicazioni di cessione a rischio

Oltre all’obbligo del visto di conformità per bonus casa e Superbonus, il Decreto legge n. 157/2021 ha introdotto anche un’altra novità: la sospensione delle comunicazioni in caso di soggetti o situazioni ritenute a rischio, in modo da poter svolgere controlli supplementari.

All’Agenzia delle Entrate sono concessi cinque giorni di tempo per fermare momentaneamente (fino a 30 giorni) le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, se si sospetta ci sia la possibilità di frode. Una volta concesso il credito, il termine di scadenza si allunga dello stesso numero di giorni di sospensione.

Naturalmente i controlli effettuati in questa fase non influenzano le eventuali verifiche dell’Agenzia delle Entrate effettuate a posteriori, secondo le procedure stabilite per legge.Non perderti le novità in tema di normative e opportunità nel mondo del riscaldamento: consulta gli approfondimenti dei nostri esperti per avere tutte le informazioni che desideri e cogliere al volo le possibilità a disposizione di chi è interessato all’efficientamento energetico.