Nuovo Decreto MiTE e Allegato A: cosa cambia
Gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dai bonus fiscali (come il Superbonus 110%, l’Ecobonus e il Bonus Facciate) sono identificati in modo univoco dal cosiddetto decreto Rilancio 34/2020, articoli 119 e 121, e dal decreto Requisiti Tecnici del MiSE del 6 agosto 2020. In essi venivano chiariti anche i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti ad asseverazione di congruità delle spese e ne venivano regolate le modalità di calcolo.
Gli aumenti di costo delle materie prime, l’andamento del mercato e le nuove modifiche alle procedure del Superbonus previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, però, hanno reso necessari una correzione dei costi massimi ammissibili e un chiarimento in merito agli ambiti di applicazione degli stessi.
La correzione è stata confermata dal decreto MiTE n. 75 del 14 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022, recante i “costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020”. Ma cosa aggiorna e chiarisce nello specifico?
In vigore dal 15 aprile 2022, il provvedimento incrementa tutti i massimali di spesa cedibili e detraibili previsti dall’Allegato I del decreto Requisiti Tecnici, sostituendolo, di fatto, con il nuovo Allegato A. Puoi scoprire tutti i nuovi massimali Superbonus al netto di IVA nell’articolo che abbiamo dedicato al nuovo decreto.
A quei valori massimi dovranno necessariamente attenersi i tecnici abilitati per eseguire l’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione, obbligatoria sia nei casi di detrazione IRPEF diretta sia se si usufruisce di sconto in fattura e cessione del credito e trasmessa all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
La stessa ENEA svolgerà annualmente un monitoraggio sull’andamento delle misure e dei costi di mercato per aggiornare entro il 1 febbraio 2023 (e successivamente ogni anno) la tabella massimali dell’Allegato A.
Come utilizzare l’Allegato A?
La novità principale del nuovo decreto MiTE e del suo Allegato A consiste nell’obbligatorietà dell’uso del prezzario per indicare l’ammontare massimo delle detrazioni e delle spese massime ammissibili.
In altri termini per tutte le voci presenti nell’Allegato A, l’asseverazione della congruità dei prezzi dovrà sempre essere basata sui massimali specifici identificati dall’allegato dell’anno corrente, tutti al netto di IVA, oneri professionali e costi di posa in opera.
Tali massimali saranno comunque validi anche nei casi in cui non occorre nessuna asseverazione da parte di un tecnico (ad esempio in presenza di certificati del produttore o dell’installatore): se l’intervento è compreso tra le voci dell’allegato A l’importo massimo detraibile non può superare i massimali previsti nell’allegato.
Laddove sia necessario asseverare tipologie di intervento non comprese nell’Allegato A, invece, l’art. 3 del decreto chiarisce esplicitamente che dovranno essere utilizzati “i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI”.
Per tutte le voci non presenti nell’Allegato A, quindi, sarà necessario d’ora in poi fare sempre riferimento al prezzario regionale o al prezzario DEI, e non sarà più possibile fare affidamento ai prezzi di mercato. Questa possibilità era espressamente prevista dall’art. 119 del decreto Rilancio soltanto nelle more dell’adozione di quel decreto e quindi non è più da intendersi praticabile per i nuovi interventi.
I nuovi massimali del Superbonus 110% per la caldaia a pellet
La tabella con i costi massimi specifici, e quindi non omnicomprensivi, dell’Allegato A, comprende tra le tipologie di intervento gli impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, e quindi comprendono la caldaia a pellet.
Le spese specifiche massime ammissibili in questo caso dipendono dalla potenza nominale della caldaia, cioè la massima potenza da essa generata durante il funzionamento, misurata in chilowatt termici (kWt).
Per i generatori con una potenza nominale inferiore o uguale a 35 kWt i nuovi massimali di spesa corrispondono a 420 €/kWt, mentre per le caldaie con una potenza nominale superiore a 35 kWt i massimali sono stati fissati a 540 €/kWt.
Come detto si tratta di spese specifiche, che quindi non tengono conto dell’IVA, delle prestazioni professionali e dei costi di posa in opera di installazione e manodopera.
In aggiunta, nel solo caso in cui l’intervento comporti anche il rifacimento del sistema di emissione pre-esistente e dietro documentazione che lo attesti, a quei massimali si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento e 60 €/m2 in tutti gli altri casi, dove la superficie presa in considerazione è quella riscaldata dai sistemi in questione.
Se stai pensando di sfruttare i nuovi massimali del Superbonus per installare una caldaia a pellet a basse emissioni contattaci: i nostri esperti saranno lieti di chiarire tutti i tuoi dubbi e trovare la migliore soluzione per te.