La conversione in legge è stata portatrice di novità
Dopo un mese di incertezza, con la conversione del DL 11/2023, sono state inquadrate delle modifiche normative definite riguardanti gli interventi agevolabili con i bonus edilizi (come il Superbonus) e relativamente alle modalità di fruizione dei bonus fiscali (cessione del credito o sconto in fattura). Dal precedente disegno di legge sono stati ritoccati alcuni dei punti più controversi in favore di una maggiore chiarezza di fondo.
Le precedenti criticità riguardavano la scadenza del Superbonus e l’impossibilità di poter sfruttare gli incentivi fiscali dei vari bonus attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura, fino a quel momento le modalità di utilizzo più utilizzate.
Con la conversione è stato confermato il divieto alla cessione del credito e allo sconto in fattura, ma con alcune eccezioni: queste modalità sono ancora ammesse per gli interventi che hanno rispettato specifici requisiti entro il 16 Febbraio 2023, cioè la presenza della CILAS, l’adozione della delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori e la presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Per gli interventi in edilizia libera che prima del 16 Febbraio il committente ha sottoscritto contratti di fornitura ed erogato acconti sarà ancora possibile fruire di sconto in fattura e cessione del credito.
Analizziamo da vicino, un passo alla volta, le novità più importanti implementate con la conversione del Decreto Legge.
Una proroga pensata per le villette
Una delle novità più rilevanti di questa conversione in legge è la proroga del Superbonus, anche se solo parziale, come inizialmente annunciato dal comunicato stampa numero 51 del MEF.
La proroga del Superbonus non è di carattere generale, bensì è di specifico utilizzo per i proprietari di villette unifamiliari con lavori già in corso. In virtù di questa proroga, il termine per le spese sostenute per interventi realizzati con il superbonus 110% passa dal 31 marzo 2023 (vecchia scadenza) al 30 settembre 2023 (nuova scadenza); restano del tutto assenti indicazioni specifiche per le spese sostenute dal 1 all’11 aprile 2023 dato che il provvedimento è entrato in vigore il 12/04/2023.
La proroga è sfruttabile soltanto da chi rispetta il requisito di aver completato almeno il 30% degli interventi complessivi al 30 settembre 2022. La proroga è stata quindi pensata appositamente per venire incontro a chi, a fronte di lavori a buon punto, è incappato in ritardi non riuscendo ad arrivare alla conclusione dei lavori nei tempi previsti.
Cosa cambia per cessione del credito e sconto in fattura
Tra le novità portate dal processo di conversione del Decreto Legge si trovano dei punti che meglio delimitano le condizioni di utilizzo per opzioni come cessione del credito o sconto in fattura.
Queste possibilità ritornano disponibili per gli interventi in regime di edilizia libera agevolati attraverso incentivi diversi dal Superbonus 110% come bonus casa, Ecobonus e simili.
Sfruttare queste opzioni, però, è possibile soltanto a patto che, al 16 febbraio 2023, siano stati effettuati pagamenti o stipulati accordi vincolanti tra le parti per la fornitura dei beni da installare. Per dimostrare la presenza di questo accordo vincolante è possibile usare un’autocertificazione ad hoc.
In caso di presentazione di progetti in variante la scadenza di riferimento rimane quella della prima CILAS.
Le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, inoltre, rimangono utilizzabili anche per lavori di rimozione delle barriere architettoniche, per chi acquista una casa antisismica e per chi realizza interventi agevolati dai bonus su specifici immobili: case popolari, immobili delle ONLUS e delle associazioni del terzo settore, immobili situati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza o nell’area colpita dall’alluvione delle Marche.
Chiarimenti relativi all’obbligo SOA
La commissione di monitoraggio del consiglio superiore dei lavori pubblici con il documento n.1 del 20 Marzo 2023, in risposta a un quesito dell’ANCE, ha fornito dei chiarimenti interpretativi relativi all’articolo 10-bis del decreto legge n. 21/2022.
La SOA è una certificazione il cui possesso risulta obbligatorio per le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto il cui importo sia superiore a 516 mila euro; questi appalti devono avere come oggetto l’esecuzione di interventi ricompresi tra quelli ammessi alla fruizione delle agevolazioni fiscali come Superbonus o altri bonus edilizi.
Il chiarimento chiarisce che “ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire”. In altri termini è sufficiente accertare l’effettivo possesso della certificazione da parte dell’impresa.
Remissione in bonis per chi è in ritardo
Un’altra delle novità del decreto è la possibilità, per chi ha sostenuto spese nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021, della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione del credito si è concluso dopo il 31 marzo 2023, con nuova scadenza in data 30 Settembre 2023. L’utilizzo della remissione in bonis è possibile anche se l’accordo di cessione del credito con l’istituto bancario non è ancora definito come concluso.
La cessione del credito è possibile solamente se il cessionario è una banca,un intermediario finanziario iscritto all’albo (es: poste SPA), una società appartenente ad un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.
Cosa è stato fatto per lo sblocco dei crediti?
Alcuni dei cambiamenti apportati dal disegno di legge riguardano, per i contribuenti, il lasso di tempo in cui è possibile spalmare l’entità della detrazione; per gli istituti bancari invece ci sono nuove possibilità operative per incentivare lo sblocco dei crediti.
Se in precedenza l’importo della detrazione per i contribuenti era suddivisibile lungo il corso di 4 anni, con le nuove norme è possibile dilatare ancora di più i tempi arrivando a 10 anni, a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2024.
Una misura del genere permetterà di quadruplicare il numero dei beneficiari delle agevolazioni fiscali collegate al bonus edilizi, mitigando così il problema degli incapienti, ovvero dei cittadini dal reddito troppo basso per poter godere di detrazioni.
Documenti in più per evitare la responsabilità solidale
Il processo di conversione ha fatto aggiungere tutta una serie di nuovi documenti il cui possesso permette l’esclusione del cessionario dal concorso nella violazione; questo significa che l’esclusione avviene anche dalla responsabilità in solido legata al fornitore che ha applicato lo sconto.
Questa documentazione è la stessa prevista dal decreto Mit 329/2020:
- titolo abilitativo o dichiarazione sostitutiva con data di inizio lavori;
- notifica preliminare ASL o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi;
- fatture, ricevute o documenti comprovanti le spese sostenute;
- asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità delle relative spese;
- (se necessaria) delibera condominiale dell’approvazione dei lavori con relativa tabella di ripartizione delle spese;
- (in caso di interventi di efficienza energetica) relazione tecnica, APE / APE convenzionale o dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
- visto di conformità;
- attestazione delle banche o degli istituti di credito;
- (se necessaria) asseverazione sisma-bonus;
- contratto d’appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
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