Superbonus 110: guida alle modifiche del 2023

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L’inizio del 2023 ha significato anche la messa in atto di numerose modifiche derivanti dalla conversione in legge del decreto aiuti quater e dalla pubblicazione della legge di bilancio 2023. La combinazione di questi testi definisce un nuovo quadro normativo per il Superbonus, con diverse novità di cui tenere conto se si vuole rendere più efficiente la propria casa dal punto di vista energetico.

Data pubblicazione: 08-02-2023
Autore: Riccardo Vinci
Superbonus 110: guida alle modifiche del 2023

Cosa cambia per chi richiede il Superbonus 110% nel 2023?

Con i costi energetici sempre in aumento, come successo da due anni a questa parte, investire sull’efficientamento energetico della propria casa è diventato argomento di discussione quotidiano per i più.

L’arrivo del Superbonus 110% durante il corso del 2020 ha portato per molte persone detrazioni fiscali di entità rilevante; così facendo il governo ha dato inizio a un processo di continua riqualificazione energetica del patrimonio edilizio dei privati cittadini.

Questo bonus è elargibile per interventi definiti come trainanti e appartenenti a due differenti categorie:

  • lavori per l’efficientamento energetico (Ecobonus): operazioni come l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, la sostituzione degli impianti termici esistenti con caldaie a biomasse, etc
  • lavori per l’adeguamento antisismico (Sismabonus): interventi di riparazione, di messa in sicurezza statica per parti strutturali di edifici o di complessi di edifici, di interventi locali antisismici, etc.

Con le nuove normative il Superbonus 110%, di fatto, è stato rimodulato in un Superbonus al 90%.

In questo articolo analizzeremo le modifiche relative al Superbonus, i casi in cui continuerà ad applicarsi al 110% invece che al 90%, tutte le scadenze relative a edifici unifamiliari, villette o condomini.

Come cambia il Superbonus per villette ed edifici unifamiliari

Per le spese sostenute durante il corso del 2023 in relazione a edifici unifamiliari e villette a schiera, il Superbonus passa dal 110% al 90%; sono assenti notizie relative alla proroga della misura per le spese legate al 2024.

Per tutte le pratiche già avviate negli anni precedenti esiste ancora la possibilità di usufruire della detrazione al 110% fino al 31/03/2023; per poter fare ciò però è necessario che al 30/09/2022 risulti eseguito il 30% dei lavori previsti.

Per i lavori in partenza durante il corso del 2023 invece si passa al Superbonus al 90%; questo però può essere elargito a patto che il richiedente rispetti una serie di requisiti:

  • il contribuente deve essere il proprietario dell’edificio o essere titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare
  • l’edificio deve essere adibito ad abitazione principale
  • il reddito per nucleo familiare deve risultare inferiore a 15.000 € sulla base del quoziente familiare (e non usando l’ISEE).

Ecco una tabella riassuntiva con tutti i redditi di riferimento sulla base del quoziente familiare:

Come cambia il Superbonus per i condomini

Il discorso si complica ulteriormente se passiamo dalle abitazioni unifamiliari ai condomini. In questo caso gli incentivi si protraggono secondo una spirale discendente fino ad arrivare a un massimo del 65% per le spese sostenute nel 2025:

  • 110% se sostenute entro il 31 Dicembre 2022
  • 90% se sostenute durante il 2023
  • 70% se sostenute durante il 2024
  • 65% se sostenute durante il 2025

Queste detrazioni sono possibili per condomini o per edifici da 2 a 4 unità immobiliari, sia in caso di unico proprietario che in caso di comproprietà da parte di più persone fisiche.

Superbonus 110% per i condomini: le eccezioni


Nel caso dei condomini, però, è importante sapere che esistono alcune condizioni in cui è possibile mantenere la detrazione al 110% anche per le spese del 2023. Tali condizioni sono state considerate come delle vere e proprie eccezioni, vediamo di seguito di cosa si tratta.

Tali condizioni dipendono dalla presentazione della pratica CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) prima di specifiche date:

  • condomini la cui CILA è stata presentata entro il 31/12/22 e che hanno ricevuto l’approvazione della delibera dell’assemblea condominiale entro il 18/11/22
  • condomini la cui CILA è stata presentata entro il 25/11/22 e ha ricevuto una delibera dell’assemblea tra il 19/11/22 ed il 25/11/22
  • edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari con CILA presentata entro il 25/11/22 (solo se sono di proprietà o comproprietà di persone fisiche)
  • edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari o condomini con progetto di demolizione e ricostruzione la cui presentazione di istanza del titolo abilitativo edilizio sia avvenuta entro il 31/12/2022.

Superbonus al 110% fino al 2025: è possibile?

All’interno del decreto legge 34/2020, più precisamente al nuovo comma 8-ter dell’articolo 119, sono state definite un paio di situazioni entro cui è possibile approfittare del Superbonus al 110% fino al 31/12/2025.

Le circostanze in cui ciò diventa possibile sono le seguenti:

  • gli interventi trainanti vanno eseguiti all’interno di un comune che fa parte dei territori colpiti dagli eventi sismici successivi a data 01/04/2009
  • gli interventi sono richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, da organizzazioni di volontariato (che devono risultare presenti negli appositi registri) o da associazioni di promozione sociale (presenti nei registri nazionali/regionali/delle province autonome di Trento e Bolzano). Tutto ciò rimane valido a patto che gli edifici su cui vengono svolti i lavori coperti da Ecobonus siano utilizzati per svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali.

Cosa è cambiato nella cessione del credito?

Pochi cambiamenti all’interno dell’ambito considerato più spinoso in merito al Superbonus 110%.

È stata riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini previsti per chi vuole sfruttare agevolazioni fiscali in caso di cessione dei crediti d’imposta legati al Superbonus, di fatto aumentando la capienza fiscale di chi effettua la cessione.

Per chi ha comunicato con successo le cessioni o gli sconti in fattura all’agenzia delle entrate entro il 31/10/2022, esiste la possibilità di ripartire il credito in 10 rate annuali di pari importo.

Nel decreto aiuti quater, inoltre, è stato innalzato il limite di cessioni di credito. Dopo la prima cessione, infatti, il credito può essere ceduto ancora al massimo per 3 volte (invece di 2); queste cessioni possono essere eseguite solamente nei confronti di soggetti definiti come qualificati ovvero banche, intermediari o assicurazioni.

Se tra i lavori di efficientamento energetico che hai intenzione di effettuare, è presente anche la sostituzione della caldaia esistente con una caldaia a biomassa di nuova generazione, non esitare a contattarci. 

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