Stop a cessione del credito e sconto in fattura: cosa cambia per Superbonus e altri Bonus Casa

Normative e opportunità superbonus 110 Efficienza energetica Incentivi caldaia

Un cambio improvviso e inaspettato quello attuato dal governo con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DL n.11 del 16 Febbraio 2023. Il contenuto del decreto legge, infatti, rivoluziona il mondo dell’edilizia e dei bonus con tre importanti cambiamenti.

Il primo cambiamento, riguarda lo stop all’esercizio delle opzioni alternative alle detrazioni dirette (cessione di credito e sconto in fattura); il secondo cambiamento riguarda il divieto di cedere crediti alle pubbliche amministrazioni (come regioni o province);  il terzo e ultimo cambiamento invece è una chiara definizione dei confini della responsabilità solidale di cessionari e fornitori. Scopriamo i cambiamenti nel dettaglio.

Data pubblicazione: 24-02-2023
Autore: Riccardo Vinci
Stop a cessione del credito e sconto in fattura: cosa cambia per Superbonus e altri Bonus Casa

Cessione del credito e sconto in fattura: tutte le modifiche

Il 17 Febbraio 2023 verrà ricordata come una data complicata dal settore dell’edilizia: l’ok dato dal consiglio dei ministri al Decreto Legge n.11/2023  è uno dei più importanti degli ultimi dieci anni sul merito. 

Nel corso degli scorsi mesi, tra leggi di bilancio e altro, abbiamo visto il superbonus 110% diventare 90%, requisiti cambiare e scadenze variare.

A cambiare stavolta non sono le percentuali di detrazione applicabile o i requisiti da soddisfare per accedere ai bonus: le modifiche sono state più profonde. È stato infatti vietato il meccanismo che permetteva la cessione dei crediti e lo sconto in fattura per tutti i nuovi interventi legati a superbonus e bonus edili. Questo significa che, dal 17 Febbraio e a meno di modifiche ulteriori, è possibile usufruire dei vari incentivi unicamente attraverso la detrazione d’imposta.

A questo bisogna aggiungere poi un cambiamento non da poco: con l’art. 1, comma 1, lettera a il decreto legge ha aggiunto un comma all’art. 121 del DL Rilancio vietando in maniera esplicita di effettuare qualsiasi tipo di cessione alle pubbliche amministrazioni.

L’ultima grande modifica invece riguarda la definizione chiara di limiti per la responsabilità di chi riceve/fornisce il credito mediante cessione o sconto in fattura.

Cosa cambia per superbonus e bonus casa con lo stop a cessione del credito e sconto in fattura

L’articolo 2 del DL n.11/2023 mette di fatto uno stop all’esercizio delle opzioni previste dall’art. 121 del decreto Rilancio, cancellando tutte le alternative alle detrazioni dirette.

Questo significa che per superbonus e tutti gli altri tipi di bonus edilizi (ecobonus, bonus sisma, bonus casa, bonus barriere architettoniche ed ecobonus) non è possibile operare attraverso cessione del credito o sconto in fattura.

Ecco una breve lista delle tipologie d'intervento per cui non è più possibile richiedere quelle modalità di detrazione:

  • Recupero del patrimonio edilizio,
  • Recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti,
  • Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,
  • Adozione di misure antisismiche,
  • Lavori di efficientamento energetico,
  • Installazione di impianti fotovoltaici,
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Esistono delle eccezioni?

In base alle disposizioni presenti all’interno del comma 2 dell’art. 2 del DL n. 11/2023 esistono comunque delle eccezioni di cui tenere conto, specificatamente per gli interventi Superbonus.

È infatti ancora possibile sfruttare le detrazioni fiscali attraverso cessione del credito e sconto in fattura quando, prima del 17/02/2023:

  • è avvenuta la presentazione della CILA, ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata (per gli interventi diversi da quelli effettuati nei condomini);
  • sono stati presentati e adottati, rispettivamente, CILA e delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori (per gli interventi effettuati dai condomini);
  • è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici.

Esistono invece altre eccezioni riguardanti gli interventi diversi da quelli citati all’art. 119 del DL n. 34/2020. Queste eccezioni prevedono comunque che i seguenti requisiti siano rispettati prima del 17/02/2023:

  • risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo (dove necessario);
  • siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (lavori in edilizia libera);
  • risulti stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile in caso di utilizzo Sismabonus-acquisti (come regolato da art. 16-bis, comma 3 del TUIR).

Sconto in fattura e cessione del credito: le eccezioni per Superbonus 110%


Quanto appena descritto riguarda tutto ciò che interessa gli incentivi (compreso il Superbonus 90%) per il 2023.

Chi rientra nel 2023 ancora con il Superbonus 110% (rispettando i requisiti del decreto aiuti quater) può accedere a sconto in fattura e cessione del credito solo nel caso di:

  • condomini la cui CILA è stata presentata entro il 31/12/22 e che hanno ricevuto l’approvazione della delibera dell’assemblea condominiale entro il 18/11/22
  • condomini la cui CILA è stata presentata entro il 25/11/22 e ha ricevuto una delibera dell’assemblea tra il 19/11/22 ed il 25/11/22
  • edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari con CILA presentata entro il 25/11/22 (solo se sono di proprietà o comproprietà di persone fisiche)
  • edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari o condomini con progetto di demolizione e ricostruzione la cui presentazione di istanza del titolo abilitativo edilizio sia avvenuta entro il 31/12/2022.

Come sono cambiati i confini della responsabilità solidale

L’altra grande modifica operata dal DL n.11/2023 è relativa ai confini della responsabilità solidale nei casi in cui manchino uno o più requisiti che danno diritto all’accesso alle agevolazioni.

Il decreto, a patto che sia presente l’idonea documentazione che attesti la realizzazione delle opere, esclude dal concorso di colpa nella violazione sia il fornitore che ha applicato lo sconto, sia i cessionari che hanno acquisito il credito.La lista completa della documentazione richiesta prevede dieci documenti diversi tra fatture, visure catastali ante operam, documentazioni fotografiche con firma digitale del direttore dei lavori su file geolocalizzato, asseverazioni e altro ancora; la si può trovare in forma estesa presso questo link .