Come funziona il Superbonus 110 in 5 punti
Il Superbonus 110% è indubbiamente il più desiderato tra gli incentivi fiscali (a proposito, abbiamo scritto una guida per tenerti aggiornato su novità e scadenze) e le situazioni delle singole utenze sono talmente variegate da far sì che i campi di applicazione del Superbonus 110% non siano sempre del tutto chiari, soprattutto nei casi più al limite.
In tanti, per esempio, vogliono investire su vecchi edifici che spesso sono riscaldati soltanto da un camino o da stufe a legna. La sostituzione in questi casi è compresa all’interno del Superbonus 110%? Vediamo cosa ci dice la normativa e facciamo un piccolo recap sull’incentivo in sé.
- Il Superbonus 110% comprende entrambe le categorie degli Ecobonus e dei Sismabonus, ed è a tutti gli effetti una detrazione del 110% delle spese sostenute per l’efficientamento energetico e antisismico degli edifici, comprese quelle per l’acquisto dei materiali e per la progettazione.
- Aiuta a sostenere spese per interventi denominati interventi trainanti, che si dividono in interventi di isolamento termico, interventi antisismici e di sostituzione degli impianti di climatizzazione.
- In presenza di interventi trainanti, può essere utilizzato per sostenere anche spese legate a interventi trainati. Tra questi rientrano gli interventi di efficientamento energetico o di installazione di impianti fotovoltaici e gli interventi atti ad abbattere barriere architettoniche.
- Per ottenere la detrazione è necessario dimostrare di stare ottenendo un miglioramento di almeno 2 classi energetiche, e l’incentivo è disponibile per condomini, persone fisiche - al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni -, istituti autonomi case popolari, onlus, associazioni (di volontariato, di promozione sociale, sportive dilettantistiche), cooperative.
- Nel caso di interventi di efficientamento energetico è necessaria la presenza di un impianto termico nell’edificio prima dell’avvio dei lavori per procedere alla sostituzione.
Al di là degli specifici interventi, quindi, le due condizioni essenziali per accedere al Superbonus 110% richiedono di garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche e di possedere un impianto termico pre-esistente all’inizio dei lavori. La classe energetica di un edificio stabilisce quanto impatto ha in termini di consumi sull’ambiente, e viene assegnata attraverso un punteggio che valuta, tra gli altri, elementi come le dimensioni, la qualità degli infissi e della struttura, l’utilizzo di impianti e fonti di energia rinnovabile e gli interventi di ristrutturazione attuati.
Tra gli impianti termici che permettono di ottenere l’incentivo fiscale quelli che utilizzano biocombustibili come le caldaie a pellet aiutano molto a raggiungere l’aumento di due classi energetiche perché riducono la quantità di energia non rinnovabile necessaria per il fabbisogno termico ed elettrico, risultando particolarmente efficaci per l’APE (Attestato di Prestazione Energetica, redatto prima e dopo i lavori).
Sono due i modi in cui è possibile installare una caldaia a biomassa usufruendo del Superbonus 110%: come elemento trainante se si installa una caldaia a pellet con 5 stelle ambientali in zona non metanizzata e non sottoposta a infrazione per la qualità dell’aria, oppure come elemento trainato, sostituendo per esempio una vecchia caldaia a biomassa con una nuova con 4 o 5 stelle ambientali, contestualmente ad altri interventi trainanti come la realizzazione di un cappotto per l’isolamento termico.
Una stufa a legno o a pellet può però essere considerata un “impianto termico” secondo la definizione richiesta dalla normativa?
Caminetto e stufa sono ritenuti impianto termico?
La definizione normativa di impianto termico proviene dal punto 1-tricies del comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. 192/2005 e, soprattutto, da come è stato modificato dal d.lgs. 48/2020. Secondo questa modifica per impianto termico si intende un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione”.
In altri termini, quindi, l’impianto può essere alimentato da qualunque vettore energetico (dal gpl al metano al pellet alla legna) e deve essere fisso (quindi non può essere ad esempio una stufa elettrica che può essere spostata di stanza).
La circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce poi che “ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento” e che “le stufe a legna o a pellet, anche caminetti o termocamini, purché fissi, sono considerati <<impianto di riscaldamento>>”.
Di contro, “non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliare ad uso residenziale ed assimilate”, cioè in altri termini non sono compresi strumenti come lo scaldino o lo scaldabagno che non riescono a impattare sulla climatizzazione dell’intero edificio.
Dunque sì, a patto che si tratti di un sistema funzionante o almeno riattivabile attraverso semplici interventi di manutenzione, il Superbonus 110% può essere sfruttato per sostituzione caminetto, stufa a legna o altri impianti, anche in assenza di termosifoni, se si riesce a dimostrare che quell’impianto climatizza l’intero immobile. La circolare non dà comunque informazioni specifiche su come certificare la presenza di stufa e camino nell’edificio prima dell’inizio dei lavori: ti consigliamo per questo motivo di munirti di documentazioni realizzate da periti termotecnici capaci di calcolare la potenza erogata e di includere nelle zone termiche le stanze adiacenti al locale riscaldato direttamente.
Naturalmente, come segnala la circolare, l’idoneità al Superbonus è garantita a patto che “vi sia il conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio”. Per questo motivo è essenziale optare per soluzioni che risultino particolarmente in linea con gli obiettivi specifici dell’APE ed eventualmente combinare, con l’aiuto di progettisti e tecnici, interventi trainanti e trainati in grado di raggiungere il risultato desiderato.E se non raggiungi i requisiti necessari per sfruttare il Superbonus 110%? Puoi approfondire tutte le detrazioni fiscali e gli incentivi attualmente in corso qui.
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