La tutela dell’ambiente nella Costituzione Italiana prima della riforma del 8 febbraio 2022
L’ambiente e il concetto di tutela ambientale non facevano parte dei cosiddetti Principi Fondamentali della prima stesura della Costituzione Italiana nel 1948, cioè i primi 12 articoli.
Il rispetto per l’ambiente, e la sua tutela, però erano già dagli anni ‘80 stati considerati elementi essenziali per lo sviluppo di una vita salubre. La sentenza della Corte Costituzionale n. 210/1987 era stata molto chiara nel collegare il diritto alla salute al diritto a vivere in un ambiente salubre attraverso art. 9 Costituzione e art. 32 Costituzione.
Nella pratica della giurisprudenza, quindi, l’ambiente è già da diversi anni considerato come qualcosa da tutelare come diritto fondamentale della persona. (sentenza n. 210/1987).
La successiva sentenza n. 641/1987 approfondiva ancora di più il tema scrivendo che “l’ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività”.
L’ambiente quindi era inteso come habitat umano e la sua salvaguardia era prevalentemente utilitaristica con l’obiettivo di mantenere un ambiente il più possibile salubre per la persona.
L’apporto dato dall’interesse crescente verso l’ambiente a livello Comunitario
Le recenti prese di coscienza sull’importanza della tutela ambiente a priori, soprattutto a livello Comunitario, hanno reso anacronistica la sua assenza nella Carta.
Hanno, in parte, risolto questo problema:
- la Legge Costituzionale n. 3 del 2001 che ha riformato l’art. 117 aggiungendo “la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva statale;
- la sentenza n. 536/2002 che indicava “l’ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza”.
L’importantissimo tema meritava però una presa di posizione più forte. È qui che si inserisce la riforma approvata l’8 febbraio 2022.
I nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione
Il tema della tutela ambientale è risultato molto sentito da tutte le forze parlamentari, che hanno dimostrato un’insolita visione comune con 468 favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti al voto finale. Una linea univoca che ha permesso di modificare per la prima volta nella storia i Principi Fondamentali e di modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, modificandoli come segue (in grassetto le aggiunte).
Nuovo art 9 costituzione
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Nuovo art 41 costituzione
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
La dignità autonoma dell’ambiente e della biodiversità
Che cosa dice l’articolo 9 della Costituzione Italiana? Adesso dà all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi lo stesso valore di tutela garantito al paesaggio e al patrimonio storico e artistico.
Il valore della modifica costituzionale dell’8 febbraio sta nella dignità autonoma che è stata in grado di dare al concetto di ambiente. Il rispetto per l’ambiente e la sua tutela non sono regolati da scopi utilitaristici per l’uomo in quanto “habitat naturale”, ma hanno un valore indipendente.
È una visione nuova: l’ambiente non è un oggetto da usare a piacimento, ma qualcosa da difendere e proteggere, anche nell’interesse delle future generazioni, ma non soltanto. E questa tutela è diventata un Principio Fondamentale dell’ordinamento giuridico, andando a impattare anche l’iniziativa economica, che d’ora in poi dovrà sempre svolgersi con grande attenzione all’ambiente, oltre che alla sicurezza e alla dignità umana.
Una “riforma epocale”, appunto, riprendendo le parole del ministro della transizione ecologica Cingolani e dei suoi promotori.