Nuovo Decreto Antifrodi: gli ultimi aggiornamenti su Superbonus 110% e Bonus Casa
Con gli articoli 1 e 2 del DL 13/2022, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio ed entrati in vigore il giorno successivo, diventano definitive le ultime modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio.
Con le novità che riguardano Superbonus 110% e Bonus Casa, il Governo mostra di aver recepito e accolto le proteste di associazioni di categoria e della filiera delle costruzioni, secondo cui alcune disposizioni contenute nel Decreto Sostegni-Ter (in particolare l’articolo 28, ora abrogato, che verteva appunto sulla cessione unica) di fatto hanno avuto l’effetto di paralizzare il mercato delle cessioni dei crediti e l’intero sistema delle attività edilizie.
Decreto Sostegni-Ter: cosa stabilivano le misure restrittive sulla cessione del credito
Facciamo allora un passo indietro prima di entrare nel dettaglio degli ultimi aggiornamenti. Quali erano le misure contenute nel Decreto Sostegni-Ter? Partiamo dall’aspetto che rappresenta la novità principale sui bonus edilizi: la cessione del credito.
Il Decreto Sostegni-Ter vietava assolutamente le cessioni plurime (o a catena). Per tutti i lavori citati nell’articolo 121 del DL 34/2020 (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici), erano a disposizione solo due alternative:
- Sconto in fattura concesso dalla ditta che esegue l’intervento, a cui è concessa la facoltà di recuperare l’importo sotto forma di credito d’imposta cedibile ad altri soggetti, senza però la possibilità di una cessione successiva.
- Cessione del credito ad altri soggetti, a cui però veniva negata la possibilità di cedere a loro volta il credito.
Perché il Decreto Sostegni-Ter era così restrittivo?
In coerenza con le disposizioni su asseverazioni della congruità dei prezzi contenute nel Decreto Antifrodi 157/2021 e a quelle relative al visto di conformità presenti nello stesso DL, il terzo Decreto Sostegni (decreto legge n. 4/2022) si poneva anche l’obiettivo di prevenire e combattere azioni illecite legate alle cessioni dei crediti come:
- Acquisto dei crediti con denaro derivante da possibili atti illegali.
- Attività finanziaria abusiva svolta da soggetti non autorizzati al solo fine di ricavare un guadagno illecito.
- Possibile natura fittizia dei crediti.
Sono state individuate alcune situazioni illecite ricorrenti, legate a lavori edili in grado di ricevere la detrazione e quindi con la possibilità di cessione del credito, ma in realtà mai avvenuti.
Tra queste fattispecie, citiamo ad esempio i crediti oggetto di cessioni multiple a catena tra aziende con la stessa sede o con gli stessi rappresentanti legali e gli interventi agevolati non collegabili ai beneficiari dei bonus casa.
Cessioni multiple ammesse: cosa cambia per Superbonus 110% e bonus edilizi
Veniamo, dunque, all’analisi delle novità apportate dagli articoli 1 e 2 del DL 13/2022, che hanno conseguenze dirette soprattutto per il Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi. Cosa cambia?
Queste sono le principali modifiche su cui andremo a focalizzarci:
- Nuove regole di cessione del credito.
- Introduzione di un codice identificativo univoco.
- Sanzioni più severe.
- Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore edile.
Nuove regole di cessione del credito
Cessioni multiple ammesse, con un tetto massimo di tre operazioni. Allo scopo di prevenire le frodi senza bloccare il settore edile, dopo la prima cessione, ora le eventuali altre due possono coinvolgere esclusivamente:
- Banche e intermediari finanziari iscritti all’albo tenuto dalla Banca d’Italia.
- Società appartenenti a gruppi bancari iscritte all’albo tenuto dalla Banca d’Italia.
- Imprese di assicurazione autorizzate in Italia.
Lo sconto in fattura non viene calcolato nelle tre cessioni possibili.
Introduzione di un codice identificativo univoco
Con il DL 13/2022 viene reso ancora più stretto il tracciamento delle operazioni attraverso l’assegnazione di un codice identificativo univoco, che dovrebbe aiutare l’intermediario a vagliarne efficacemente l’attendibilità.
Il codice può anche contribuire a tracciare il percorso del credito e osservarne l’esito, in modo da impedire illeciti.
Sanzioni più severe
Arriva il carcere in caso di illeciti nel rilascio dei documenti. I tecnici che emettono i documenti necessari per la cessione del credito ora rischiano sanzioni più severe: in caso di asseverazioni o attestazioni false o mancanti di informazioni rilevanti, c’è la reclusione da due a cinque anni e una multa da cinquantamila a centomila euro.
In più, in caso di lavori per i quali è necessario il rilascio di attestazioni o asseverazioni, si obbliga alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale pari al valore dell’intervento stesso.
Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
Viene introdotto un nuovo vincolo per consentire la ricezione delle detrazioni fiscali nel settore edile. Si tratta dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) siglato dalle associazioni sindacali.
Infatti, adesso gli interventi edili di importo superiore a settantamila euro possono essere agevolati con i bonus edilizi solo se nell’atto di affidamento dei lavori viene dimostrato che i lavori sono effettuati da imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile. Oltre a essere segnalato nell’atto di affidamento dei lavori, il CCNL applicato deve essere riportato anche nelle fatture relative allo svolgimento degli interventi.
Insomma, non solo cessioni del credito multiple ammesse, ma diverse novità nel decreto entrato in vigore il 26 febbraio. La tua esigenza è legata all’ottimizzazione del riscaldamento domestico?Scopri come ricevere lo sconto in fattura con l’acquisto di una caldaia a pellet.